Art. 1 SEDE
La FEDERAZIONE ha sede in Milano, Via Dezza, 26; la FEDERAVO potrà trasferire la propria sede ed istituire sedi secondarie o uffici, ove lo ritenga opportuno, in Italia o all'estero. Art. 2 SCOPI
La Federazione svolge la sua attività senza fini di lucro ed ha lo scopo: - di rappresentare gli associati presso le organizzazioni anche estere, le autorità e gli Enti a livello nazionale e regionali, in sede legislativa ed amministrativa, per una organica attuazione dei fini di umanizzazione del settore sanitario, allo scopo di rendere "a misura d'uomo" l'ambiente in cui vive il prossimo bisognoso di assistenza sanitaria;
- di assistere tecnicamente gli associati promuovendo studi e ricerche ed iniziative di formazione ed aggiornamento;
- di coordinare l'azione degli associati nella elaborazione di piani organici destinati all'attuazione degli scopi associativi;
- di concedere l'uso del nome A.V.O. alle associazioni di volontariato ospedaliero che nei propri statuti, nello spirito e nell'azione rispecchino il metodo e i fini dello statuto AVO originario ed in particolare abbiano inserito il principio dell'art. 2 che qui si richiama: "L'Associazione in obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e psichici un servizio qualificato, volontario e gratuito".
Art. 3 SOCI
Sono soci della FEDERAVO le Associazioni A.V.O., il gruppo di Fondatori ed inoltre quelle associazioni che abbiano avviato, sul piano operativo, da almeno un biennio una attività in campo ospedaliero, o in altre strutture sanitarie presenti sul territorio, purchè nel loro statuto rispecchino le motivazioni e gli scopi delle Associazioni A.V.O. o comunque abbiano scopi analoghi. Art. 4 MEZZI
La Federazione farà fronte ai propri oneri con le quote associative e contributi volontari e potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale. Art. 5 AMMISSIONE
Il procedimento di ammissione alla Federazione prevederà: - una ammissione sperimentale della durata di due anni;
- una ammissione definitiva dopo i due anni e sempre che l'associato abbia dato concrete prove di collaborazione fattiva nella realizzazione degli scopi federativi.
Le associazioni A.V.O. che, possedendone i requisiti, siano già operanti potranno essere ammesse immediatamente in via definitiva come associate. Art. 6 SOSPENSIONI E DIMISSIONI
Ogni associato può essere sospeso o dimesso dalla FEDERAVO su decisione del Consiglio di Disciplina qualora la condotta associativa o dei responsabili alla associazione non sia conforme allo spirito federativo. Art. 7
Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti. Art. 8 NORME GENERALI
Gli organi della Federazione sono: - L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Disciplina;
- Il Consiglio dei Revisori
Art. 9 L'ASSEMBLEA
All'Assemblea Possono partecipare con diritto di voto il Presidente (o chi da lui delegato) di ciascuna Associazione ammessa alla Federazione e il gruppo dei Fondatori, con un rappresentante delegato dal gruppo stesso.
L'Assemblea delibera su tutte le questioni di straordinaria e ordinaria amministrazione, eccezion fatta per quelle demandate al Consiglio Esecutivo.
L'Assemblea Straordinaria delibera: - la modifica dello statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Federazione;
L'Assemblea Ordinaria delibera: - il programma annuale della Federazione;
- il bilancio;
- la nomina e la revoca delle cariche sociali; eccezion fatta per i Presidenti dei tre organi collegiali;
- tutti i provvedimenti non riservati espressamente alla assemblea straordinaria.
Un terzo dei componenti dei Consiglio Esecutivo viene nominato dall'assemblea su designazione del Gruppo dei Fondatori. Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria la presenza, anche per delega, dell'81% degli associati. Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria la presenza, anche per delega, del 50%. Le delibere sono prese con la maggioranza di due terzi dei presenti all'assemblea straordinaria e a maggioranza semplice, 51% dei presenti, nell'assemblea ordinaria. Art. 10 IL CONSIGLIO ESECUTIVO
E' composto da 9 a 15 componenti (1/3 nominati tra i soci fondatori o da loro designati e sostituibili per cooptazione; 2/3 nominati dall'assemblea ordinaria).
Al Consiglio Esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni: - la costituzione e responsabilità dei Centri di studio, nonchè la cura di tutta l'attività ordinaria della Federazione giovandosi anche di esperti esterni;
- l'ammissione degli associati;
- la nomina tra i propri membri del Presidente, che ha la rappresentanza della Federazione e del Vice Presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente;
- la esecuzione di deliberati dell'assemblea;
- la convocazione dell'Assemblea almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richieda il 10% degli associati;
- la determinazione della quota associativa;
- il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione esclusi quelli relativi alla cessione di beni immobili;
- i controlli, le ispezioni e verifiche presso le associazioni e gli enti associati, che avranno il dovere di porre a disposizione tutta la documentazione richiesta ed offrire ogni collaborazione all'attività di controllo.
Art. 11 IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
E' composto di tre membri e nomina tra questi il Presidente. Procede alla sospensione e dimissioni degli associati, per gravi ragioni, quale che sia la funzione ricoperta, anche d'ufficio, salvo il rispetto del contraddittorio. L'Associazione sospesa o esclusa dalla FEDERAVO non può più fare uso in alcun modo del nome A.V.O. Art. 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI
E' composto di tre membri, nomina tra questi il Presidente. Ha a responsabilità del controllo dei conti della Federazione. Art. 13
La Federazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 Marzo di ogni anno. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, per l'approvazione del bilancio entro i successivi tre mesi. Art. 14 NORME FINALI - RECESSO DEL SOCIO
Ogni associato può recedere dalla Federazione notificando il proprio recesso per iscritto, recesso che sarà efficace alla fine dell'anno solare successivo a quello in cui è pervenuto alla Federazione. Il Socio recedente, come il socio che, per qualsiasi ragione, non faccia più parte della Federazione non ha alcun diritto di ordine patrimoniale, nè di altra natura, nei confronti della Federazione, nè potrà rivendicare compensi o restituzione di quote, statuendosi che ogni suo apporto è destinato ai fini associativi. Art. 15 SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE
Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione il nome ed il patrimonio della Federazione saranno devoluti secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea, ad altra Federazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto. Art. 16 NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto si applicheranno le norme di legge vigenti. Art. 17 NORME TRANSITORIE
Per un periodo di tre anni dalla data di costituzione della Federazione un Comitato di gestione costituito dai soci fondatori e da esperti cooptati dagli stessi, svolgerà le funzioni previste per il Consiglio Esecutivo, al fine di garantire un sistematico inizio dell'attività federativa.
